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ATTENZIONE: vidimazione registro rifiuti Stampa E-mail
giovedì 07 febbraio 2008
Il correttivo (D. Lgs. n° 4 del 16/01/2008) del Testo Unico in materia ambientale apparso sulla G. U. n° 24 del 29/01/2008 reca importanti novità relative alla vidimazione del registro di carico e scarico rifiuti.

È previsto che tali registri - cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - siano numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

In argomento è da segnalare una Nota di Unioncamere (n° 1467 del 29 gennaio - vedi PDF) secondo cui: "I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri - indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 Euro [...]. I registri già attivi (il D. Lgs. n° 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del correttivo e le imprese dovranno adottarne uno nuovo".

POICHÉ LA NOTA DI UNIONCAMERE PARE PARTIRE DAL PRESUPPOSTO CHE TRATTASI DI REGISTRI NON VIDIMATI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS. N° 152/06, RISULTA ANCORA DA CHIARIRE SE I REGISTRI VIDIMATI AD OPERA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SIANO O MENO VALIDI.

NESSUN DUBBIO INVECE CIRCA LA NECESSITÀ DI SOSPENDERE LE ANNOTAZIONI SU REGISTRI NON VIDIMATI A PARTIRE DAL 13/02/2008 (DA QUESTA DATA SARÀ NECESSARIO COMPILARE ESCLUSIVAMENTE REGISTRI VIDIMATI DALLA CAMERA DI COMMERCIO).

Rimanendo in attesa di una risposta da parte della nostra Provincia circa la validità dei registri vidimati dall'Agenzia delle Entrate in uso al 13/02/2008, stiamo esercitando una costante pressione affinché la nostra interpretazione - che sostiene la piena legittimità dei registri già vidimati (posizione condivisa peraltro anche dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del comparto artigiano e da numerose Province sparse sul territorio nazionale) - venga condivisa consentendoci di portare ad esaurimento i registri in uso.

Presumiamo comunque che i tempi per una risposta certa non siano brevi: nell'attesa, lasciamo alle imprese dotate di registri vidimati la decisione di procedere o meno alla sospensione delle scritture sugli stessi per passare a registri vidimati dalla Camera di Commercio ai sensi delle nuove disposizioni legislative.

In merito, specifichiamo che Unioncamere precisa: "[...] le Camere di Commercio devono numerare progressivamente in ogni pagina i registri che saranno loro presentati. Le Camere, inoltre, NON devono bollare detti registri [...]. NON sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo [...].

PUR CERCANDO DI FARE TUTTO IL POSSIBILE PER RAGGIUNGERE LE IMPRESE INTERESSATE, VI PREGHIAMO DI CONSIDERARE LE DIFFICOLTÀ INCONTRATE DETTATE DALLE TEMPISTICHE CONCESSE DALLA NORMATIVA: IL DECRETO È INFATTI APPARSO IN GAZZETTA IL 29/01 ED ENTRA IN VIGORE IL 15° GIORNO DALLA SUA PUBBLICAZIONE (13/02/2008).
 



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