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1° agosto 2007: approvato D.D.L. sicurezza Stampa E-mail
lunedì 06 agosto 2007
Nella seduta del 1° agosto 2007, la Camera dei Deputati ha approvato il D.D.L. in materia di sicurezza e salute sul lavoro.



Il D.D.L. contiene la delega al Governo per l'emanazione del futuro Testo Unico, ma anche alcune misure di immediata applicazione, per l'entrata in vigore delle quali si attende la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

La norma consta di dieci articoli.

L'articolo 1 contiene la delega al Governo ad adottare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della Legge, uno o più Decreti Legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli articoli seguenti riportano invece alcune misure di immediata applicazione, ovvero:

- l'obbligo - in base all'art. 7 del D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i. -  per il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo), di elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze e di allegare tale Documento al contratto di appalto o d'opera (entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, l'obbligo di indicare - nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto - i costi relativi alla sicurezza del lavoro (entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- l'adozione, a decorrere dal 1° settembre 2007, di un tesserino di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici (precedentemente previsto solo per i cantieri edili), ivi compresi i lavoratori autonomi, in tutti i settori di attività (la violazione dell'obbligo sarà punita in maniera analoga a quanto già previsto per i cantieri edili). I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti potranno assolvere a questo obbligo annotando gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro;

- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, l'obbligo per gli Enti aggiudicatori di valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente, sia rispetto al costo del lavoro, sia rispetto al costo relativo alla sicurezza (che deve essere specificamente indicato, risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta - entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- la sospensione dell'attività da parte del Ministero del Lavoro qualora sia riscontrato l'impiego di personale in nero in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- aggiunta al D. Lgs. n° 231/2001 (che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) dell'art. 25-septies contenente una specifica sanzione pecuniaria per omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno nel caso di condanna (entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- l'annullamento del beneficio di sospensione dell'attività ispettiva concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori previsto dalla Legge Finanziaria (art. 1, c. 1198) nei confronti delle imprese che avessero inoltrato all'I.N.P.S. territorialmente competente, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza di regolarizzazione dei rapporti di lavoro "in nero" (la sospensione di un anno delle ispezioni rimane attiva invece per le altre irregolarità di natura contributiva/retributiva - entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, obbligo per il Pubblico Ministero di darne immediata notizia all'I.N.A.I.L. ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso;

- l'affidamento del coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza, in via provvisoria, al Presidente della Provincia o suo Assessore delegato (entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.), in attesa di un D.P.C.M. che costituisca l'organismo deputato (da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della Legge);

- l'assunzione, da gennaio 2008, di 300 nuovi ispettori presso le Direzioni del Lavoro e l'adeguamento delle risorse economiche e finanziarie finalizzate all'incremento dell'attività ispettiva;

- in via sperimentale per il biennio 2008 - 2009, credito d'imposta per i datori di lavoro fino al 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro (entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui);

- l'elezione da parte dei lavoratori - e non più la designazione da parte degli Organismi Bilaterali - dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti (istituzione di un'unica giornata su tutto il territorio nazionale per l'elezione dei Rappresentanti per la Sicurezza aziendali, territoriali o di comparto - entrata in vigore 15 gg dopo la pubblicazione in G. U.);

- la potestà per gli Organismi Paritetici di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di loro competenza, finalizzati a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (essi potranno altresì sollecitare l'attività di vigilanza mirata a specifiche situazioni).


Per ulteriori informazioni, contattare Chiara o Luana presso il Centro Assistenza C.N.A. Savona (tel. 019/829708 - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it - luana.pongiglione[AT]cnasavona.it).

 



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