D. Lgs. n° 187/05 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche durante il lavoro
D. Lgs. n° 195/06 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a rumore durante il lavoro
D. Lgs. n° 257/06 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ad amianto durante il lavoro
D. Lgs. n° 187/05 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche durante il lavoro
Il D. Lgs. n° 187/95 - entrato in vigore il 06/10/2005 - impone al datore di lavoro di stimare, nell'ambito della valutazione dei rischi elaborata ai sensi del D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i., anche il livello di vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio (ad es.: uso martelli pneumatici, trapani, motoseghe, etc...) o all'intero corpo (ad es.: conduzione automezzi, muletti, ruspe, etc...) dei lavoratori, al fine di verificare l'eventuale superamento dei valori d'azione e/o dei valori limite così come definiti dal decreto stesso.
La valutazione può essere effettuata ricorrendo alle Banche Dati dell'I.S.P.E.S.L., delle Regioni o del C.N.R. o ai dati di certificazione riportati sul libretto che accompagna le attrezzature in uso; in assenza di tali informazioni, il datore di lavoro procede ad un'apposita misurazione di verifica condotta da personale qualificato. In presenza di rischi concreti per la sicurezza e la salute dei lavoratori - valutati analizzando l'entità, la tipologia e la durata dell'esposizione alle vibrazioni anche sulla base delle informazioni fornite dal produttore delle attrezzature in uso - il datore di lavoro predispone un "programma di misure tecniche o organizzative" volte a ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi che ne conseguono, privilegiando la realizzazione di interventi collettivi di tipo prevenzionistico all'adozione di misure individuali di tipo protezionistico (posta l'impossibilità di provvedere eliminando il rischio alla fonte).
I lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevono informazioni ed una formazione adeguata; inoltre, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori limite d'azione (intesi come limiti che fanno scattare l'azione di prevenzione) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
D. Lgs. n° 195/06 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a rumore durante il lavoro
Il D. Lgs. n° 195/06 - in vigore dal 14/06/2005, ma totalmente operativo a decorrere dal 14/12/2006 - sostituisce quanto disposto dal Capo IV del D. Lgs. n° 277/91 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione a rumore durante il lavoro, introducendo un nuovo Titolo al D. Lgs. n° 626/94 (Titolo V-bis).
Pertanto, essendo la regolamentazione di tale rischio inserita all'interno del D. Lgs. n° 626/94, il datore di lavoro deve stimare, nell'ambito della valutazione dei rischi generale, anche il livello di rumore a cui i lavoratori sono esposti, al fine di verificare l'eventuale superamento dei valori d'azione e/o dei valori limite così come definiti dal decreto stesso. Se a seguito della valutazione dei rischi può fondatamente ritenersi che il valore inferiore di azione pari a 80 dB(A) può essere superato, il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti; ciò significa che, al di sotto di tale soglia, continua a non essere obbligatoria la misurazione strumentale.
Così come per l'esposizione a vibrazione meccaniche, in presenza di rischi concreti per la sicurezza e la salute dei lavoratori - valutati analizzando l'entità, la tipologia e la durata dell'esposizione a rumore - il datore di lavoro predispone un "programma di misure tecniche o organizzative" volte a ridurre al minimo l'esposizione stessa ed i rischi che ne conseguono, privilegiando la realizzazione di interventi collettivi di tipo prevenzionistico all'adozione di misure individuali di tipo protezionistico (posta l'impossibilità di provvedere eliminando il rischio alla fonte).
In ogni caso, qualora i rischi derivanti da rumore non possano essere evitati, ai lavoratori vengono forniti idonei dispositivi di protezione individuale per l'udito.
I lavoratori esposti a rischi derivanti da rumore sul luogo di lavoro ricevono informazioni ed una formazione adeguata; inoltre, i lavoratori esposti a livelli di rumore superiori ai valori limite sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Poiché la nuova disciplina introduce una serie di novità - primo fra tutti l'abbassamento del valore limite di esposizione che non può essere superato a 87 dB(A) dai precedenti 90 (anche se è prevista la possibilità di tenere conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito ai fini del rispetto di suddetto valore limite) - invitiamo le imprese a contattarci al più presto per valutare l'opportunità di rivedere le conclusioni tratte dalla precedente indagine fonometrica alla luce delle più recenti disposizioni normative (la valutazione e la misurazione dovranno essere poi programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale).
D. Lgs. n° 257/06 - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti ad amianto durante il lavoro
Il 26/09/2006 è entrato in vigore il D. Lgs. n° 257/06 relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro: la nuova normativa sostituisce quanto disposto dal Capo III del D. Lgs. n° 277/91 in materia, introducendo un nuovo Titolo al D. Lgs. n° 626/94 (Titolo VI-bis).
Il decreto, in sintesi, impone ai datori di lavoro di imprese la cui attività può "comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate" l'obbligo di valutare i rischi connessi all'esposizione a polvere proveniente dai suddetti materiali, al fine di stabilire la natura ed il grado della stessa e le misure preventive e protettive da attuare.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega di contattare il Centro Assistenza CNA Savona (Luana o Chiara - tel. 019/829708-Int.3 - e-mail: chiara.decia@cnasavona.it - luana.pongiglione@cnasavona.it).
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