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Rumore negli ambienti di lavoro |
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lunedì 19 giugno 2006 |
Nella Gazzetta Ufficiale n° 124 del 30/05/2006 è stato pubblicato il D. Lgs. n° 195/06 che attua la Direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.
Le disposizioni contenute nel decreto e le relative sanzioni si applicheranno a far data dal 14/12/2006.
Una volta entrato in vigore, il nuovo provvedimento abrogherà il vigente D. Lgs. n° 277/91 e introdurrà il nuovo Titolo V-bis al D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i.
Dal momento che la regolamentazione del "rischio rumore" sarà inserita nel contesto del D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i., la valutazione generale dei rischi di cui all'art. 4 dovrà essere integrata con un'indagine specifica inerente l'esposizione dei lavoratori a rumore durante il lavoro.
Se a seguito della valutazione di cui sopra, si potrà fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione così come stabiliti dalla normativa - LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa - possono essere superati, il datore di lavoro dovrà procedere alla misurazione strumentale dei livelli di rumore (i risultati della quale dovranno essere riportati nel documento di valutazione dei rischi).
Laddove l'esposizione giornaliera al rumore varia significamente da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di eposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale.
La valutazione e la misurazione di cui sopra dovranno essere programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione.
In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega di contattare il Centro Assistenza CNA Savona (Luana o Chiara - tel. 019/829708-Int.3 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it).
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