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Nuovo testo unico in materia ambientale |
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venerdì 28 aprile 2006 |
D. Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" (pubblicato sul Supplemento Ordinario n° 96/L alla Gazzetta Ufficiale n° 88 del 14/04/2006): principali novità in tema di rifiuti.
Vista la corposità del Testo Unico (più di 700 pagine che riportano 318 articoli più 45 allegati), la molteplicità degli argomenti ridisciplinati dal provvedimento (rifiuti, difesa del suolo, tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento, danno ambientale, etc...), nonché la ristrettezza dei tempi di applicazione (la maggior parte delle disposizioni entra in vigore a partire dal 29/04/2006) pubblichiamo le principali novità in materia di gestione dei rifiuti che interessano le nostre imprese.
Obbligo di tenuta del registro di carico/scarico per tutti i soggetti che producono rifiuti non pericolosi (oltre a quelli pericolosi):
- da lavorazioni industriali;
- da lavorazioni artigianali (a prescindere dal numero dei dipendenti);
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, ivi compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (che sostituirà l'attuale Albo delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti) per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché per le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono 30 kg (o lt) al giorno.
Per iscriversi sarà necessaria una semplice richiesta scritta ed il pagamento di un diritto annuale di € 50. In attesa che l'Albo metta a punto il modello da utilizzare e notifichi le modalità per inoltrare la richiesta (che, una volta resi noti, Vi comunicheremo immediatamente), invitiamo le imprese a sospendere temporaneamente il trasporto dei propri rifiuti, affidandosi a vettori terzi regolarmente iscritti all'Albo.
Obbligo di denuncia M.U.D. solo per:
- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (fatti salvi i produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio previa apposita convenzione);
- soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- soggetti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento rifiuti.
Si ribadisce che, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti devono essere sempre accompagnati dal formulario di identificazione. Sono fatti salvi i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario che non eccedano le quantità di 30 kg (o lt).
Per quanto riguarda modelli, contenuti e modalità di vidimazione di registri di carico e scarico e formulari di identificazione non si rilevano sostanziali novità (eventuali modifiche saranno riportate in appositi decreti attuativi).
Analoga considerazione è valida anche per le modalità di compilazione, tenendo presente che per i registri di carico e scarico (da tenersi presso ogni impianto di produzione, stoccaggio, recupero e/o smaltimento, presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e di trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti) le annotazioni dovranno essere effettuate:
- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto;
- per i commercianti, gli intermediari ed i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (il registro dovrà inoltre contenere informazioni aggiuntive circa l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti, la data del carico e dello scarico ed il mezzo di trasporto utilizzato, nonché circa il metodo di trattamento impiegato).
Facciamo infine presente che la comunicazione all'Albo per il trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate dovrà essere rinnovata ogni 5 anni (anziché ogni 2) e che, per l'esercizio delle operazioni di recupero (ex art. 33 del D. Lgs. 22/97) sarà necessario fare riferimento all'Albo Gestori Ambientali.
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate (non più 5) di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate (non più 1) di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite le organizzazioni di categoria, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile: in proposito ricordiamo che il Centro Assistenza CNA Savona offre questo servizio a prezzi interessanti e vantaggiosi (per ulteriori informazioni contattare Luana o Chiara presso i nostri uffici di Savona al n° 019/829708-int. 3 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it).
Vista la vastità degli argomenti trattati nel decreto e la molteplicità delle materie ridisciplinate, nonché la mancanza di indicazioni chiare sulle modalità per ottemperare agli obblighi imposti (si rimane in attesa dei numerosi decreti attuativi cui il testo fa riferimento) per ulteriori approfondimenti rimandiamo alle pubblicazioni successive, invitandoVi a contattare il Centro Assistenza CNA Savona al n° 019/829708-3 (Luana o Chiara - e-mail: luana.pongiglione@cnasavona.it - e-mail: chiara.decia@cnasavona.it).
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