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D. Lgs. 235/03 - Lavori in quota |
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giovedì 20 ottobre 2005 |
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Il D. Lgs. 235/2003 - entrato in vigore il 19/07/2005 - integra il Titolo III del D. Lgs. n° 626/94 riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, imponendo disposizioni specifiche relative ai lavori in quota (definiti "attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile").
Le novità introdotte riguardano sostanzialmente:
- le scale a pioli, l'utilizzo delle quali è di fatto consentito solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure (ad es.: trabattelli e/o ponteggi) non è giustificato a causa del limitato livello di rischio (ad es.: basso livello della quota di lavoro) e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati;
- i ponteggi, con l'obbligo di redigere - a mezzo di persona competente - un piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità del ponteggio scelto, l'assemblaggio del quale deve sempre e comunque avvenire in conformità a quanto stabilito dal vecchio D.P.R. 164/56, sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una mirata formazione teorico-pratica (i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto - 19/07/2005 - hanno svolto per almeno 2 anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i 2 anni successivi a tale data. Per i preposti, invece, gli "anni di esperienza" devono essere almeno 3);
- le funi anticaduta, l'utilizzo delle quali è subordinato alla possibilità di effettuare il lavoro in condizioni di sicurezza ed al fatto che l'uso di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura (ad es.: trabattelli e/o ponteggi) non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non possono essere modificati. Quando si impiegano funi anticaduta, inoltre, deve essere elaborato un "programma dei lavori" contenente un piano di emergenza per poter soccorrere immediatamente il lavoratore in caso di necessità, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre e gli attrezzi di lavoro (il documento deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio). I lavoratori adibiti ad attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono ricevere una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio (i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto - 19/07/2005 - hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i 2 anni successivi a tale data).
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega di contattare il Centro Assistenza CNA Savona (Luana o Chiara - tel. 019/829708-Int.3 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it).
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