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Dal 10/01/2005 STOP al fumo |
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martedì 28 dicembre 2004 |
Il 10/01/2005 entra definitivamente in vigore il divieto di fumo in tutti i locali pubblici chiusi e nei locali privati chiusi, se accessibili a utenti e/o al pubblico (ad es.: ristoranti, bar, parrucchieri, esercizi di vendita al pubblico, etc...).
La Circ. Min. Salute del 17/12/2004 chiarisce che tale divieto va esteso anche a qualsiasi locale di lavoro.
I conduttori dei locali di cui sopra (ad es.: titolari di pubblici esercizi, dirigenti della pubblica amministrazione, datori di lavoro di attività fruite da utenti e/o pubblico) potranno - se decidono di farlo in quanto non obbligatorio - predisporre appositi locali per fumatori che devono possedere i requisiti tecnici definiti nel D.P.C.M. n° 23/12/03. Occorre sottolineare che l’art. 51 della Legge n° 03/03 dispone sì che è vietato fumare nei locali chiusi, ma esclude dal divieto - oltre a "quelli appositamente riservati ai fumatori e come tali contrassegnati" - "quelli privati non aperti a utenti o al pubblico".
A questo proposito, la Circolare interpretativa del Ministero della Salute del 17 dicembre chiarisce che gli stessi lavoratori dipendenti devono essere considerati "utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa". Pertanto il datore di lavoro, al fine di preservarne la salute psicofisica, dovrà imporre negli ambienti di lavoro - siano o meno aperti ad utenti e/o al pubblico - il divieto assoluto e generalizzato di fumare.
Segnaletica per aree dove è vietato fumare
Nei locali in cui è vietato fumare devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni circa la relativa prescrizione di legge, le sanzioni applicabili ai contravventori ed i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
Soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni
Nei locali privati in cui è vietato fumare, la vigilanza ricade sui conduttori degli stessi (gestori e datori di lavoro) ovvero sui loro collaboratori formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano comunicate alla polizia municipale ovvero agli ufficiali o agli agenti di polizia giudiziaria.
Sanzioni
Si ricorda che, per quanto riguarda le sanzioni, la L. n° 03/03 stabilisce che alle trasgressioni si applichino le sanzioni contenute nell’art. 7 della L. n° 584/75 recante disposizioni circa il "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico", ovvero:
- chi si ostinerà a fumare nelle aree riservate ai non fumatori sarà soggetto alla sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275. La sanzione sarà raddoppiata se il fatto si compie in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- i responsabili ed i conduttori dei locali che non tengono esposto in posizione visibile al pubblico il cartello di divieto di fumare e che vengono meno al dovere di far osservare il divieto stesso sono punibili con una sanzione amministrativa da € 220 a € 2200. Tale somma viene aumentata della metà qualora gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o siano non perfettamente efficienti.
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