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DURC esteso a tutti i settori di attività Stampa E-mail
giovedì 06 dicembre 2007
Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 il Decreto Ministeriale che detta i termini e le modalità per l'uso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).


A partire dal 30 Dicembre 2007 la regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dal nostro ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

Il DURC risulta altresì richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nelle ipotesi di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Il decreto, inoltre, ha esteso a tutti i settori di attività il possesso della certificazione di regolarità retributiva, inizialmente previsto soltanto per l'edilizia.

Sono soggetti abilitati al rilascio del DURC - oltre all'INPS, all'INAIL ed agli altri Istituti Previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ad es.: l'ENPALS) - le casse edili (per i datori di lavoro dell'edilizia) e gli Enti bilaterali.

Si sottolinea che il coinvolgimento degli Enti bilaterali è temporaneo, in via sperimentale, per un periodo di 24 mesi.

In questa fase gli Enti bilaterali potranno rilasciare il DURC previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con l'INPS e con l'INAIL e limitatamente ai propri aderenti.

La richiesta del DURC avviene con apposita modulistica unificata, utilizzando - di norma - la via informatica.

Il rilascio del DURC non è richiesto, invece, nell'ipotesi in cui l'Istituto Previdenziale che rilascia il Documento Unico di Regolarità Contributiva sia lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante. In tal caso, la verifica avviene senza emettere il documento.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il DURC avrà validità mensile; la validità è trimestrale nel settore degli appalti privati.

Per ulteriori informazioni, contattare le sedi C.N.A.
 



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