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Normativa sull'istituto delle ferie |
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venerdì 25 luglio 2008 |
In occasione del periodo estivo, abbiamo pensato di fare cosa gradita ricordando la normativa sull'istituto delle ferie.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, fatte salve condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Il periodo minimo annuale legale (quattro settimane) di ferie retribuite va goduto per almeno due settimane (che a richiesta del lavoratore devono essere concesse in via continuativa) nell'anno di maturazione; le restanti due settimane devono essere godute entro i diciotto mesi successivi al termine di maturazione (salvo più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva).
I giorni eccedenti il periodo minimo legale eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi (o, in mancanza, dagli usi aziendali) ovvero monetizzati con l'attribuzione di un'indennità sostitutiva.
È fatto divieto assoluto di sostituire il diritto al godimento delle ferie con indennità per ferie non godute, ad eccezione di quella prevista in concomitanza con la risoluzione del rapporto di lavoro o per quelle ferie che eccedono il periodo minimo annuale legale.
È prevista la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute per il periodo anteriore al 29 aprile 2003.
Per la violazione della normativa sopra esposta da parte del datore di lavoro sono previste sanzioni che vanno da 130 a 780 € per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
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