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Obbligo di avere a bordo dei veicoli i fogli di controllo relativi agli ultimi 28 giorni precedenti il giorno in corso.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, i conducenti degli autoveicoli industriali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate dovranno, a richiesta degli organi di controllo, essere in grado di dimostrare la correttezza della propria posizione in materia di tempi di guida e di riposo relativamente al giorno in corso e agli ultimi 28 giorni precedenti.
A tal fine, se il conducente è alla guida di un autoveicolo dotato di cronotachigrafo analogico dovrà esibire agli organi di vigilanza i relativi fogli di registrazione, mentre se è alla guida di un automezzo dotato di tachigrafo digitale sarà tenuto ad esibire la propria carta del conducente, dalla quale gli addetti ai controlli potranno verificare gli stessi dati.
Trattasi di un obbligo derivante dall'art. 26 del Regolamento Comunitario n° 561/2006, capace di produrre effetti con la sua pubblicazione in tutti gli stati membri dell'UE, (senza necessità di alcun atto di recepimento da parte dei singoli Stati membri).
Tale regolamento, nell'introdurre l'apparecchio digitale su tutti i nuovi autoveicoli, ha consentito ai conducenti di veicoli muniti di tachigrafo digitale - fino al 31 dicembre 2007 - di esibire soltanto i fogli di registrazione della settimana in corso e degli ultimi 15 giorni precedenti.
Nel caso in cui un conducente abbia guidato, nel periodo di riferimento, sia veicoli con il cronotachigrafo analogico, che veicoli con il tachigrafo digitale, il regolamento impone allo stesso di esibire, sia la carta conducente, sia i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso ed ai 28 giorni precedenti.
Le imprese che non mettono in grado i loro autisti di esibire tutti i dati richiesti dalle Forze dell'Ordine sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 713,00 ad un massimo di € 2.853,00 prevista dall'art. 179, c. 3 del Codice della Strada, per aver posto in circolazione un veicolo sprovvisto dei fogli di registrazione o della carta del conducente.
Gli autisti che invece non saranno in grado di esibire il nuovo numero di fogli di registrazione richiesti dalle Forze dell'Ordine saranno passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 19 della L. n° 727/1978 che va da un minimo di € 45,00 ad un massimo di € 85,00.
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