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venerdì 13 ottobre 2006

D. Lgs. n° 235/03 - Lavori in quota: disposizioni specifiche per i ponteggi.
Circ. Min. Lav. n° 30/2006 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di ponteggi su ruote (trabattelli)
Lotta al lavoro nero
 


D. Lgs. n° 235/03 - Lavori in quota: disposizioni specifiche per i ponteggi


Il D. Lgs. n° 235/03 introduce, tra le altre novità, due importanti obblighi che impongono di montare/smontare/trasformare i ponteggi:

1) sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una mirata formazione teorico-pratica (i lavoratori ed i preposti che alla data di entrata in vigore del decreto - 19/07/2005 - hanno svolto per almeno 2 e 3 anni tale attività sono tenuti a partecipare ai corsi entro il 19/07/2007, mentre coloro che non vantano tale esperienza lavorativa sono obbligati a parteciparvi prima di essere adibiti a tali attività);

2) previa redazione di apposito Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.).

In merito alla formazione obbligatoria di cui al punto 1) - la cui omessa effettuazione comporta sanzioni penali ed amministrative - il Centro Assistenza C.N.A. Savona sta organizzando, in collaborazione con l'Ente Scuola Edile di Savona, un corso teorico-pratico della durata complessiva di 28 ore.
Invitiamo pertanto le imprese interessate a contattarci per comunicare eventuali adesioni (Luana o Chiara - tel. 019/829708-Int.3 - e-mail: luana.pongiglione[AT]cnasavona.it - e-mail: chiara.decia[AT]cnasavona.it).

In merito al Piano di cui al punto 2), segnaliamo che il Centro Assistenza C.N.A. Savona ha aggiornato le linee guida già predisposte per la redazione del Pi.M.U.S. con i contenuti minimi indicati nella Circ. Min. Lav. n° 25/06 del 13/09/2006 a disposizione presso l'ufficio di Savona - Via Paleocapa n° 22/7.


Circ. Min. Lav. n° 30/2006 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego di ponteggi su ruote (trabattelli)


La Circ. Min. Lav. n° 30/2006 ha precisato che:
 
1) per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S., per i ponteggi su ruote (trabattelli) si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad es.: su appoggi ed ancoraggi) relative alla specifica realizzazione; 

2) per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli, si ritiene che il datore di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i. ("i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone"), tenendo comunque presente - per ciò che riguarda l'addestramento - i contenuti generali di cui al secondo ed al quarto punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 26/01/2006 inerente i corsi per lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione di attrezzature per i lavori in quota. 

Sempre a proposito di formazione, il Ministero evidenzia che il termine di 2 anni entro i quali gli addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione sulla G. U. dell'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di cui sopra (23/02/2006), precisando che l'obbligo di partecipazione NON si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi

Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale (rispettivamente per lavoratori e preposti) che consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi. 

Per ciò che riguarda altre attrezzature quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a m 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, il Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S., né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26/01/2006. Infatti: 

1) i ponti su cavalletti di altezza non superiore a m 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma;  

2) i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla norme di cui al D.P.R. n° 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (v. punto 1.7.4 dell'All. 1 al D.P.R. n° 459/96) definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori (ai quali, comunque, dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D. Lgs. n° 626/94);  

3) i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al D.P.R. n° 164/56 che, all'art. 25, definisce le regole per il montaggio dei ponti (mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D. Lgs. n° 626/94). 

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega di contattare il Centro Assistenza CNA Savona (Luana o Chiara - tel. 019/829708-Int.3 - e-mail: chiara.decia@cnasavona.it - luana.pongiglione@cnasavona.it).


Lotta al lavoro nero: tessera di riconoscimento

A decorrere dal 01/10/2006, nell'ambito dei cantieri edili, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento:

1) corredata di fotografia;
2) contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
L’obbligo di cui sopra grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Se nel cantiere sono presenti, contemporaneamente, più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

Sanzioni lavoro nero

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, (“maxi sanzione” amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione), in caso di lavoro nero sono oggi previste le seguenti sanzioni:

1) sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
2) sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore per un importo non inferiore a € 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Comunicazione di assunzione preventiva

L'art. 86, c. 10-bis, del D. Lgs. n° 276/03 è sostituito dal seguente:

"10-bis. - Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'art. 9-bis, c. 2, del D. Lgs. n° 510/96 convertito, con modificazioni, dalla L. n° 608/96 e s.m.i., il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa".
 



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